Segnalazione ai creditori della Procedura
Si informa che gli uffici della Procedura di L.C.A. di Banca Network Investimenti S.p.A. sono stati trasferiti. Per comunicare con la Procedura: a mezzo posta: Piazzetta Guastalla, 1 - 20122 Milano a mezzo e-mail: liquidazionecoattaamministrativa@bancanetwork.it
Risposte alle domande più frequenti: FAQ
Comunicato del 09 aprile 2013 - Deposito Stato Passivo
Si informano i creditori e tutti gli interessati, che in data09 aprile 2013, i Commissari Liquidatori, Avv. Roberto Pincione e Prof. Avv. Giuseppe Santoni, hanno provveduto al deposito dello stato passivo ai sensi dell’art. 86, comma sesto e settimo, DPR 385/93.
E’ in corso la redazione ed inoltro della comunicazione ai creditori nonché la pubblicazione dell’avviso dell’avvenuto deposito sulla Gazzetta Ufficiale, come previsto dall’ ottavo comma dell’ articolo citato.Ai sensi dell’art. 89 stessa legge, coloro che “non risultano inclusi nello stato passivo” possono proporre l’ insinuazione tardiva al Tribunale di Milano, ai sensi art.89 della medesima legge che di seguito si riporta integralmente.
Articolo 89
Insinuazioni tardive
1. Dopo il deposito dello stato passivo e fino a che non siano esauriti tutti i riparti e le restituzioni, i creditori e i titolari dei diritti indicati nell’articolo 86, comma 2 che non abbiano ricevuto la comunicazione ai sensi dell’articolo 86, comma 8, e non risultino inclusi nello stato passivo, possono chiedere di far valere i loro diritti secondo quanto previsto dall’articolo 87, commi da 2 a 5(1), e dall’articolo 88. Tali soggetti sopportano le spese conseguenti al ritardo della domanda, salvo che il ritardo stesso non sia a essi imputabile.
- Per completezza si riporta il testo del richiamato art. 87, comma da 2 a 5.
Articolo 87
Opposizioni allo stato passivo
2. L’opposizione si propone con deposito in cancelleria del ricorso al presidente del tribunale del luogo ove la banca ha la sede legale.
3. Il presidente del tribunale assegna a un unico giudice istruttore tutte le cause relative alla stessa liquidazione. Nei tribunali divisi in più sezioni il presidente assegna le cause a una di esse e il presidente di questa provvede alla designazione di un unico giudice istruttore. Il giudice istruttore fissa con decreto l’udienza in cui i commissari e le parti devono comparire davanti a lui, dispone la comunicazione del decreto alla parte opponente almeno quindici giorni prima della data fissata per l’udienza e assegna il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ai commissari e alle parti. L’opponente deve costituirsi almeno cinque giorni liberi prima dell’udienza, altrimenti l’opposizione si reputa abbandonata.
4. Il giudice istruttore provvede all’istruzione delle varie cause di opposizione, che rimette al collegio perché siano definite con un’unica sentenza. Tuttavia, quando alcune opposizioni sono mature per la decisione e altre richiedono una più lunga istruzione, il giudice pronuncia ordinanza, con la quale separa le cause e rimette al collegio quelle mature per la decisione.
5. Quando sia necessario per decidere sulle contestazioni, il giudice richiede ai commissari l’esibizione di un estratto dell’elenco dei creditori chirografari previsto dall’art. 86, comma 6; l’elenco non viene messo a disposizione.
Ai sensidell’art. 17, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in l. 17 dicembre 2012, n. 221, si informano tutti i creditori che l’ indirizzo PEC della Procedura è il seguente:
Procedura-n-27-12@pec.liquidazionecoattaamministrativabni.it
Per le formulazioni di quesiti o altre informazioni resta attivo il seguente indirizzo mail:
